Procreazione medicalmente assistita (PMA e donazione di sperma, ovociti ed embrioni)

Inquadramento generale

Le tecniche di PMA sono regolamentate dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)

Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.(art 1 Legge 40/2004) – Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. (Art. 4 Legge 40/2004) – […] possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.(Art. 5 Legge 40/2004)

Inseminazione artigianale

Allo stato attuale non vi è alcuna regolamentazione dell’inseminazione artigianale.

Donazione di ovuli o sperma: anonimato? Remunerazione dei donatori di ovuli o sperma.

La fecondazione eterologa è vietata. Art. 4 comma 3 Legge 40/2004; È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Maternità surrogata in Italia

La maternità surrogata in Italia è vietata.

Adozione in Italia

Chi è legittimato all’adozione ?

Gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni, non deve sussistere separazione personale neppure di fatto e devono essere idonei a educare e istruire, e in grado di mantenere i minori che intendano adottare. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche un eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio.

L. 4 maggio 1983, n. 184 (1). Diritto del minore ad una famiglia (2) (1/circ).

Adozione del bambino del partner (couppie omosessuali)

L’adozione è consentita unicamente a persone unite in matrimonio. Essendo il matrimonio omosessuale non riconosciuto in Italia, questo impedisce l’adozione da parte di coppie omosessuali.

Bigenitorialità in Italia

Coinvolgimento di 2 genitori

Prima del 16 marzo 2006 era previsto come regola l’affido esclusivo che limitava l’esercizio della potestà genitoriale di un genitore (c.d. genitore non-affidatario) mentre costituiva eccezione l’affido congiunto applicato se richiesto da entrambi i coniugi in base alla normativa sul divorzio del 1970.Con l’entrata in vigore della nuova Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (cd. legge sull'”affido condiviso”) viene sancito per legge il principio di bigenitorialità vale a dire il diritto dei figli a continuare a vivere in modo alternato con ciascun genitore, mantenendo rapporti equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della loro convivenza. Entrambi i genitori continuano infatti a mantenere l’esercizio diretto della potestà genitoriale che potranno esercitare o in modo congiunto o disgiunto.

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

Coinvolgimento di più di 2 genitori

Nella legislazione italiana non viene previsto il coinvolgimento di più di due genitori.

facebook sharing button
Share
twitter sharing button
Tweet
pinterest sharing button
Pin
email sharing button
Email
sharethis sharing button
Share